Ordinanza 344/1983 (ECLI:IT:COST:1983:344)
Massima numero 14683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
14/12/1983; Decisione del
14/12/1983
Deposito del 21/12/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 344/83. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - CORRESPONSIONE AL MARITO SUPERSTITE DELLA RENDITA DOVUTA PER INFORTUNIO MORTALE OCCORSO ALLA MOGLIE - REQUISITI - RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE DEL MARITO AL LAVORO A MENO DI UN TERZO - ORDINANZA DI RINVIO - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 344/83. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - CORRESPONSIONE AL MARITO SUPERSTITE DELLA RENDITA DOVUTA PER INFORTUNIO MORTALE OCCORSO ALLA MOGLIE - REQUISITI - RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE DEL MARITO AL LAVORO A MENO DI UN TERZO - ORDINANZA DI RINVIO - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 85, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), nella parte in cui subordina la corresponsione al marito superstite della rendita dovuta per infortunio mortale occorso alla moglie alla condizione che l'attitudine al lavoro del marito stesso sia permanentemente inferiore a meno di un terzo, in quanto l'ordinanza di rinvio, non contiene elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta ed e' priva di motivazione sulla rilevanza. - S. n. 127/1983, O. nn. 130, 140, 257, 258 e 259/1983.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 85, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), nella parte in cui subordina la corresponsione al marito superstite della rendita dovuta per infortunio mortale occorso alla moglie alla condizione che l'attitudine al lavoro del marito stesso sia permanentemente inferiore a meno di un terzo, in quanto l'ordinanza di rinvio, non contiene elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta ed e' priva di motivazione sulla rilevanza. - S. n. 127/1983, O. nn. 130, 140, 257, 258 e 259/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte