Prospettazione della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie. Il rimettente ha motivato sulla rilevanza delle questioni, superando il vaglio di non implausibilità, mentre l'eccezione, appuntandosi sull'inadeguata descrizione del nesso funzionale che integra il presupposto oggettivo del diritto in esame, si colloca "a valle" delle questioni, limitate alla sua astratta titolarità soggettiva.
L'inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio da parte dell'ordinanza di rimessione determina l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale se e in quanto impedisce il controllo di rilevanza della questione medesima. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2019, n. 105 del 2019 e n. 22 del 2018; ordinanze n. 147 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 64 del 2019, n. 242 del 2018, n. 187 del 2017 e n. 12 del 2017).
In virtù dell'autonomia tra il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e il giudizio principale, la Corte costituzionale, nel delibare l'ammissibilità della questione, effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo "esterno", applicando un parametro di non implausibilità della relativa motivazione. (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016).