Ordinanza 354/1983 (ECLI:IT:COST:1983:354)
Massima numero 14690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
14/12/1983; Decisione del
14/12/1983
Deposito del 21/12/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 354/83. CITTADINANZA - CITTADINANZA ITALIANA - ACQUISTO DA PARTE DI STRANIERI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - PREVEDE L'ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI DONNA STRANIERA MARITATA CON CITTADINO ITALIANO - NON PREVEDE CHE LA CITTADINANZA ITALIANA POSSA ESSERE CONCESSA, ALLE MEDESIME CONDIZIONI STABILITE NEI RIGUARDI DEL CITTADINO STRANIERO, ANCHE ALLA STRANIERA CHE ABBIA CONTRATTO MATRIMONIO CON IL CITTADINO ITALIANO - ASSERITO CONTRASTO CON DIRITTI INVIOLABILI, IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, IL DIVIETO DI PRIVAZIONE DELLA CITTADINANZA PER MOTIVI POLITICI E LA TUTELA DELLA FAMIGLIA - QUESTIONE SOLLEVATA D'UFFICIO DALLA CORTE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 354/83. CITTADINANZA - CITTADINANZA ITALIANA - ACQUISTO DA PARTE DI STRANIERI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - PREVEDE L'ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI DONNA STRANIERA MARITATA CON CITTADINO ITALIANO - NON PREVEDE CHE LA CITTADINANZA ITALIANA POSSA ESSERE CONCESSA, ALLE MEDESIME CONDIZIONI STABILITE NEI RIGUARDI DEL CITTADINO STRANIERO, ANCHE ALLA STRANIERA CHE ABBIA CONTRATTO MATRIMONIO CON IL CITTADINO ITALIANO - ASSERITO CONTRASTO CON DIRITTI INVIOLABILI, IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, IL DIVIETO DI PRIVAZIONE DELLA CITTADINANZA PER MOTIVI POLITICI E LA TUTELA DELLA FAMIGLIA - QUESTIONE SOLLEVATA D'UFFICIO DALLA CORTE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost. - degli artt. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, e 4, n. 3, della stessa legge nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere concessa, alle medesime condizioni stabilite nei riguardi del cittadino straniero, anche allo straniero che abbia contratto matrimonio con il cittadino italiano, essendo entrata in vigore successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3, parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, statuiscono che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non piu' automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre l'art. 7 consente alla donna che, per effetto di matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza italiana, di rinunciarvi entro due anni. Si rende pertanto necessario da parte della stessa Corte costituzionale, in qualita' di giudice a quo, un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita', in considerazione delle norme sopravvenute. - O. n. 355/1983.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost. - degli artt. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, e 4, n. 3, della stessa legge nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere concessa, alle medesime condizioni stabilite nei riguardi del cittadino straniero, anche allo straniero che abbia contratto matrimonio con il cittadino italiano, essendo entrata in vigore successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3, parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, statuiscono che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non piu' automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre l'art. 7 consente alla donna che, per effetto di matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza italiana, di rinunciarvi entro due anni. Si rende pertanto necessario da parte della stessa Corte costituzionale, in qualita' di giudice a quo, un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita', in considerazione delle norme sopravvenute. - O. n. 355/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 22
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte