Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte costituzionale ad un comma soltanto della disposizione censurata - Possibilità, in ragione della motivazione dell'ordinanza di rimessione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come conv., l'oggetto del giudizio va limitato al comma 1. Benché il rimettente abbia fatto riferimento nel dispositivo all'intero articolo, infatti, il sospetto di illegittimità costituzionale ha ad oggetto il solo comma indicato, come chiaramente si evince dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, è possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte della disposizione censurata, se ciò è suggerito dalla motivazione complessiva dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2020, n. 97 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 203 del 2016).