Sentenza 267/2020 (ECLI:IT:COST:2020:267)
Massima numero 43083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  18/11/2020;  Decisione del  18/11/2020
Deposito del 09/12/2020; Pubblicazione in G. U. 16/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43081  43082  43084  43085


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte costituzionale ad un comma soltanto della disposizione censurata - Possibilità, in ragione della motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come conv., l'oggetto del giudizio va limitato al comma 1. Benché il rimettente abbia fatto riferimento nel dispositivo all'intero articolo, infatti, il sospetto di illegittimità costituzionale ha ad oggetto il solo comma indicato, come chiaramente si evince dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Per costante giurisprudenza costituzionale, è possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte della disposizione censurata, se ciò è suggerito dalla motivazione complessiva dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2020, n. 97 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 203 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/03/1997  n. 67  art. 18  co. 1

legge  23/05/1997  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte