Sentenza 248/1989 (ECLI:IT:COST:1989:248)
Massima numero 12880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  16/05/1989;  Decisione del  16/05/1989
Deposito del 18/05/1989; Pubblicazione in G. U. 24/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  12881


Titolo
SENT. 248/89 A. MILITARI - UFFICIALI PROVENIENTI DALLE CARRIERE MILITARI INFERIORI - AVANZAMENTO - TRATTAMENTO ECONOMICO - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' PREGRESSA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO A PARITA' DI QUALIFICA E DI FUNZIONI - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA'. - D.L. 6 GIUGNO 1981 N. 283 (CONV., CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 6 AGOSTO 1981 N. 432) ART. 17, TERZO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
La norma denunciata, consentendo che, ai fini della determinazione, per classe ed aumento biennale, dello stipendio previsto per il livello correlato al grado rivestito, venga attribuita una maggiore e migliore ricostruzione economica agli ufficiali non provenienti da carriere inferiori rispetto a quelli che invece provengono da queste ultime, determina una irragionevole discriminazione tra le due categorie di ufficiali col riservare ad una di esse, a parita' di qualifica e funzioni, un trattamento deteriore rispetto a quello dell'altra, senza che cio' sia conseguente al superamento delle premesse che avevano determinato il precedente giudizio di valore o che sia causato da altra ragionevole giustificazione. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 1981 n. 432, nella parte in cui non considera anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianita' pregressa. - cfr. S.n. 219/1975 e n. 1089/1988; ma cfr. S.n. 224/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte