Ordinanza 362/1983 (ECLI:IT:COST:1983:362)
Massima numero 14696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  19/12/1983;  Decisione del  19/12/1983
Deposito del 29/12/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 362/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL BILANCIO STATALE E DI QUELLI REGIONALI - DECRETO LEGGE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, SARDEGNA E LIGURIA - MANCATA CONVERSIONE IN LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del d.l. 29 luglio 1981, n. 401 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali) sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna, Sardegna e Liguria in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 97 e 123 Cost., e agli artt. 7, 8 e 54, quarto comma, dello Statuto Regione Sardegna, in quanto, per effetto della mancata conversione in legge, detto decreto si deve considerare come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo. - S. n. 307/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 123

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

statuto regione Sardegna  art. 54  co. 4

Altri parametri e norme interposte