Sentenza 267/2020 (ECLI:IT:COST:2020:267)
Massima numero 43084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
18/11/2020; Decisione del
18/11/2020
Deposito del 09/12/2020; Pubblicazione in G. U. 16/12/2020
Titolo
Spese di giustizia - Giudici di pace - Giudizi promossi per fatti inerenti alla funzione - Accertamento negativo di responsabilità - Diritto al rimborso delle spese legali sostenute - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Spese di giustizia - Giudici di pace - Giudizi promossi per fatti inerenti alla funzione - Accertamento negativo di responsabilità - Diritto al rimborso delle spese legali sostenute - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv., con modif. nella legge n. 135 del 1997, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa. Attesa l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia riconosciuto al solo giudice "togato" e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità. La differente modalità di nomina, radicata nell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati, se danno fondamento alla qualifica "onoraria" del rapporto di servizio del giudice di pace, tuttavia non incidono sull'identità funzionale dei singoli atti che egli compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto rileva agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata, la cui ratio - evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità - sussiste con la pari intensità del giudice professionale. Significativo appare, infine, che nei giudizi di rivalsa dello Stato a titolo di responsabilità civile, l'art. 7, comma 3, della legge n. 117 del 1988, nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 18 del 2015, non distingue il giudice di pace da quello professionale, entrambi chiamati a rispondere anche per negligenza inescusabile. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2020, n. 41 del 2020, n. 60 del 2006 e n. 150 del 1993; ordinanze n. 174 del 2012, n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv., con modif. nella legge n. 135 del 1997, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa. Attesa l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia riconosciuto al solo giudice "togato" e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità. La differente modalità di nomina, radicata nell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati, se danno fondamento alla qualifica "onoraria" del rapporto di servizio del giudice di pace, tuttavia non incidono sull'identità funzionale dei singoli atti che egli compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto rileva agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata, la cui ratio - evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità - sussiste con la pari intensità del giudice professionale. Significativo appare, infine, che nei giudizi di rivalsa dello Stato a titolo di responsabilità civile, l'art. 7, comma 3, della legge n. 117 del 1988, nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 18 del 2015, non distingue il giudice di pace da quello professionale, entrambi chiamati a rispondere anche per negligenza inescusabile. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2020, n. 41 del 2020, n. 60 del 2006 e n. 150 del 1993; ordinanze n. 174 del 2012, n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/03/1997
n. 67
art. 18
co. 1
legge
23/05/1997
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte