Ordinanza 371/1983 (ECLI:IT:COST:1983:371)
Massima numero 14698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  19/12/1983;  Decisione del  19/12/1983
Deposito del 29/12/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 371/83. CALAMITA' PUBBLICHE - COMUNI DELLA REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA COLPITI DA TERREMOTO - PROVVIDENZE - SOSPENSIONE DI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA - LIMITI - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MOTIVAZIONE SOLO PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost, dell'art. 24 della legge 29 maggio 1976, n. 336 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), nella parte in cui, ai fini della sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza stabiliti da leggi fiscali, non assimila ai termini scaduti tra il 6 maggio e il 31 dicembre 1976 quelli che nello stesso periodo iniziano a decorrere. - S. nn. 158/1982 e 205/1983; O. nn. 212/1982, 22 e 140/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte