Ordinanza 377/1983 (ECLI:IT:COST:1983:377)
Massima numero 14703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  19/12/1983;  Decisione del  19/12/1983
Deposito del 29/12/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 377/83. CIRCOSTANZE DI REATO. AGGRAVANTE DELLA FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE - GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO CON LA ATTENUANTE DELLA MINORE ETA' - ESCLUSIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MOTIVAZIONE SOLO PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dl 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, terzo comma, come modificato dalla l 6 febbraio 1980, n. 15. - cst art. 3.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, nella parte in cui esclude il giudizio di bilanciamento dell'aggravante della finalita' di terrorismo o di eversione anche con l'attenuante della minore eta', in quanto l'ordinanza di rimessione, limitandosi a far richiamo alla requisitoria del P.M., senza accennare neppure all'imputazione, deve ritenersi, per costante giurisprudenza della Corte, priva di motivazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte