Ordinanza 377/1983 (ECLI:IT:COST:1983:377)
Massima numero 14703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
19/12/1983; Decisione del
19/12/1983
Deposito del 29/12/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 377/83. CIRCOSTANZE DI REATO. AGGRAVANTE DELLA FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE - GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO CON LA ATTENUANTE DELLA MINORE ETA' - ESCLUSIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MOTIVAZIONE SOLO PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dl 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, terzo comma, come modificato dalla l 6 febbraio 1980, n. 15. - cst art. 3.
ORD. 377/83. CIRCOSTANZE DI REATO. AGGRAVANTE DELLA FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE - GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO CON LA ATTENUANTE DELLA MINORE ETA' - ESCLUSIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MOTIVAZIONE SOLO PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dl 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, terzo comma, come modificato dalla l 6 febbraio 1980, n. 15. - cst art. 3.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, nella parte in cui esclude il giudizio di bilanciamento dell'aggravante della finalita' di terrorismo o di eversione anche con l'attenuante della minore eta', in quanto l'ordinanza di rimessione, limitandosi a far richiamo alla requisitoria del P.M., senza accennare neppure all'imputazione, deve ritenersi, per costante giurisprudenza della Corte, priva di motivazione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, nella parte in cui esclude il giudizio di bilanciamento dell'aggravante della finalita' di terrorismo o di eversione anche con l'attenuante della minore eta', in quanto l'ordinanza di rimessione, limitandosi a far richiamo alla requisitoria del P.M., senza accennare neppure all'imputazione, deve ritenersi, per costante giurisprudenza della Corte, priva di motivazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte