Sentenza 1/1984 (ECLI:IT:COST:1984:1)
Massima numero 10122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  17/01/1984;  Decisione del  17/01/1984
Deposito del 19/01/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1/84. DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PENSIONI - ESCLUSIONE DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 103, secondo comma, Cost., non ha inteso conservare incondizionatamente alla Corte dei Conti l'intera giurisdizione che le spettava al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, ma ha fatto riferimento alle sole materie di contabilita' pubblica, limitandosi a menzionare genericamente le altre materie specificate dalla legge e, atteso che, nell'ordinamento vigente non e' piu' ravvisabile quel grado di omogeneita' fra le pensioni dei dipendenti del Banco di Napoli e di quello di Sicilia e le pensioni statali - in base al quale anche le controversie relativamente alle prime erano sottratte alla giurisdizione ordinaria dall'art. 11, comma sesto dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, per essere devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti - la persistenza di tale sottrazione non trova piu' giustificazione e viola l'art. 3 Cost. assoggettando ad identico trattamento situazioni eterogenee. - cfr. S. nn. 185/1982; 135/1975; 72/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte