Ordinanza 2/1984 (ECLI:IT:COST:1984:2)
Massima numero 12815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
17/01/1984; Decisione del
17/01/1984
Deposito del 25/01/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 2/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - UNIVERSITA' - LEGGE 30 NOVEMBRE 1973, N. 766, ART. 7 - CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO - REQUISITI DI REDDITO IMPONIBILE FAMILIARE - CALCOLO NEI RIGUARDI DEI COLTIVATORI DIRETTI PROPRIETARI DI TERRENI - DETERMINAZIONE DI UN NUOVO CRITERIO AL FINE DI CONCRETARE L'INSORGENZA DI UNA FATTISPECIE DELITTUOSA - ESULA DAI POTERI DECISORI DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 2/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - UNIVERSITA' - LEGGE 30 NOVEMBRE 1973, N. 766, ART. 7 - CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO - REQUISITI DI REDDITO IMPONIBILE FAMILIARE - CALCOLO NEI RIGUARDI DEI COLTIVATORI DIRETTI PROPRIETARI DI TERRENI - DETERMINAZIONE DI UN NUOVO CRITERIO AL FINE DI CONCRETARE L'INSORGENZA DI UNA FATTISPECIE DELITTUOSA - ESULA DAI POTERI DECISORI DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 34 Cost., dell'art. 7 l. 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui, ai fini del conseguimento dell'assegno di studio, dovuto dalle Universita', creerebbe una disparita' di trattamento tra cittadini il cui reddito imponibile e' ancorato a quello effettivo e coltivatori diretti proprietari di terreni agricoli, per i quali invece il calcolo del reddito imponibile comporterebbe vantaggi ingiustificati; e cio' perche' in tal modo si chiede alla Corte di introdurre, in relazione alla categoria dei coltivatori diretti proprietari di terreni, un nuovo criterio per il calcolo del reddito imponibile, con il risultato, precluso dal principio di legalita' delle previsioni incriminatrici, di concretare l'insorgenza di una fattispecie delittuosa, con riguardo a un fatto che, nel momento della sua consumazione, risulta conforme a legge.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 34 Cost., dell'art. 7 l. 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui, ai fini del conseguimento dell'assegno di studio, dovuto dalle Universita', creerebbe una disparita' di trattamento tra cittadini il cui reddito imponibile e' ancorato a quello effettivo e coltivatori diretti proprietari di terreni agricoli, per i quali invece il calcolo del reddito imponibile comporterebbe vantaggi ingiustificati; e cio' perche' in tal modo si chiede alla Corte di introdurre, in relazione alla categoria dei coltivatori diretti proprietari di terreni, un nuovo criterio per il calcolo del reddito imponibile, con il risultato, precluso dal principio di legalita' delle previsioni incriminatrici, di concretare l'insorgenza di una fattispecie delittuosa, con riguardo a un fatto che, nel momento della sua consumazione, risulta conforme a legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 34
Altri parametri e norme interposte