Ordinanza 5/1984 (ECLI:IT:COST:1984:5)
Massima numero 12816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  17/01/1984;  Decisione del  17/01/1984
Deposito del 25/01/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 5/84. EDILIZIA E URBANISTICA - LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150, ART. 28, PRIMO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765) - NOZIONE DI "LOTTIZZAZIONE" - ASSUNTA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE - USO DI ESPRESSIONI DI COMUNE ESPERIENZA - NON IMPONE AL GIUDICE ONERI ECCEDENTI IL NORMALE COMPITO DI INTERPRETAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma e 112 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, primo comma l. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 l. 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui, incriminando l'abusiva lottizzazione di aree fabbricabili, non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, dato che il termine "lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti; cio' in quanto al contrario si deve ritenere legittimo l'uso di espressioni di comune esperienza, come quella in questione, che non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte