Ordinanza 8/1984 (ECLI:IT:COST:1984:8)
Massima numero 14707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  17/01/1984;  Decisione del  17/01/1984
Deposito del 25/01/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 8/84. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - ASSERITA MANCANZA DI POTERI CAUTELARI - QUESTIONE SOLLEVATA CONTESTUALMENTE ALLA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI URGENZA SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE PROVVEDUTO A NORMA DELL'ART. 702 C.P.C. - ESAURIMENTO DEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 Cost., degli artt. 15, primo comma, e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevederebbero poteri cautelari da parte delle Commissioni tributarie, in quanto la questione e' stata sollevata contestualmente all'adozione di un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. senza aver preventivamente provveduto ai sensi del successivo art. 702 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio a quo doveva considerarsi esaurito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte