Ordinanza 16/1984 (ECLI:IT:COST:1984:16)
Massima numero 14714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
19/01/1984; Decisione del
19/01/1984
Deposito del 07/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 16/84. REATO IN GENERE - PECULATO - PUBBLICO UFFICIALE - INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI BANCHE PUBBLICHE E BANCHE PRIVATE - ASSERITA NON GIUSTIFICATA DIVERSITA' DEL LORO TRATTAMENTO AI FINI PENALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E TUTELA DEL RISPARMIO - INCOMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A COMPIERE SCELTE SPETTANTI ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 16/84. REATO IN GENERE - PECULATO - PUBBLICO UFFICIALE - INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI BANCHE PUBBLICHE E BANCHE PRIVATE - ASSERITA NON GIUSTIFICATA DIVERSITA' DEL LORO TRATTAMENTO AI FINI PENALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E TUTELA DEL RISPARMIO - INCOMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A COMPIERE SCELTE SPETTANTI ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. (peculato - nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio), 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., sollevata sotto il profilo dell'asserita diversita' di trattamento non giustificata, ai fini penali, fra gli amministratori e dipendenti delle banche pubbliche e private, trattandosi di censure sostanzialmente rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, chiedendo alla Corte scelte che competono invece alla discrezionalita' del legislatore. - S. n. 205/83, che ha ritenuto inammissibile analoga questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. (peculato - nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio), 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., sollevata sotto il profilo dell'asserita diversita' di trattamento non giustificata, ai fini penali, fra gli amministratori e dipendenti delle banche pubbliche e private, trattandosi di censure sostanzialmente rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, chiedendo alla Corte scelte che competono invece alla discrezionalita' del legislatore. - S. n. 205/83, che ha ritenuto inammissibile analoga questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte