Procedimento civile - Spese processuali - Rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa o transattiva della controparte - Accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta rifiutata - Condanna al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta - Ritenuta applicazione anche alle controversie in materia di lavoro - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in materia di lavoro, nonché dei principi convenzionali relativi al diritto a un equo processo, e di quelli dell'Unione europea concernenti il divieto di non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo - Erroneità del presupposto interpretativo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo e difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117 primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nonché agli artt. 21 e 47 CDFUE - dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. La disposizione censurata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione nella fattispecie processuale oggetto della cognizione del rimettente, poiché dall'ordinanza di rimessione si evince con chiarezza che la proposta conciliativa oggetto del rifiuto, asseritamente ingiustificato, da parte del lavoratore non era stata formulata dall'altra parte, bensì dal giudice. In ogni caso, tale disposizione, che si risolve in una "sanzione" per la parte che agisce in giudizio, è di dubbia compatibilità con un processo, come quello del lavoro, che si caratterizza per una serie di norme di favore per il lavoratore, per lo più parte ricorrente, volte a tenere in considerazione la sua strutturale debolezza, anche sotto il profilo economico. (Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018).