Ordinanza 24/1984 (ECLI:IT:COST:1984:24)
Massima numero 14718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
19/01/1984; Decisione del
19/01/1984
Deposito del 07/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 24/84. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI CHE SUPERINO IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONE PENALE OVVERO AMMINISTRATIVA A SECONDA CHE LA ECCEDENZA SUPERI O NO I TRENTA QUINTALI - ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OVE RISPETTO ALL'IPOTESI PIU' GRAVE RICORRANO CIRCOSTANZE ATTENUANTI RITENUTE EQUIVALENTI O PREVALENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DEL CARATTERE PERSONALE DELLA RESPONSABILITA' PENALE E IN TEMA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE DEL REGIME SANZIONATORIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 24/84. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI CHE SUPERINO IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONE PENALE OVVERO AMMINISTRATIVA A SECONDA CHE LA ECCEDENZA SUPERI O NO I TRENTA QUINTALI - ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OVE RISPETTO ALL'IPOTESI PIU' GRAVE RICORRANO CIRCOSTANZE ATTENUANTI RITENUTE EQUIVALENTI O PREVALENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DEL CARATTERE PERSONALE DELLA RESPONSABILITA' PENALE E IN TEMA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE DEL REGIME SANZIONATORIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 102, primo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nonche' dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30 quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove rispetto all'ipotesi piu' grave ricorrano circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rinvio infatti, il testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioe', che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 102, primo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nonche' dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30 quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove rispetto all'ipotesi piu' grave ricorrano circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rinvio infatti, il testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioe', che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte