Sentenza 25/1984 (ECLI:IT:COST:1984:25)
Massima numero 9751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
08/02/1984; Decisione del
08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 25/84 A. TRIBUTI (IN GENERE) - IVA - RIVALSA DEL CEDENTE DI BENI MOBILI CONSUMABILI O DEL PRESTATORE DI ENERGIE VERSO IL CESSIONARIO - INUTILITA' DEL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO DALL'ART. 2758 CPV COD. CIV. - QUESTIONE INAMMISSIBILE.
SENT. 25/84 A. TRIBUTI (IN GENERE) - IVA - RIVALSA DEL CEDENTE DI BENI MOBILI CONSUMABILI O DEL PRESTATORE DI ENERGIE VERSO IL CESSIONARIO - INUTILITA' DEL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO DALL'ART. 2758 CPV COD. CIV. - QUESTIONE INAMMISSIBILE.
Testo
L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma tale deteriore trattamento puo' essere eliminato solo con un'innovazione normativa rientrante nel potere discrezionale del legislatore: la relativa questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dev'essere pertanto dichiarata inammissibile.
L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma tale deteriore trattamento puo' essere eliminato solo con un'innovazione normativa rientrante nel potere discrezionale del legislatore: la relativa questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dev'essere pertanto dichiarata inammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte