Sentenza 25/1984 (ECLI:IT:COST:1984:25)
Massima numero 9752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
08/02/1984; Decisione del
08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 25/84 B. TRIBUTI (IN GENERE) - RIVALSA DEL CEDENTE DI BENI CONSUMABILI O DEL PRESTATORE DI ENERGIE VERSO IL CESSIONARIO - INUTILITA' DEL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO DALL'ART. 2758 CPV COD. CIV. - LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE.
SENT. 25/84 B. TRIBUTI (IN GENERE) - RIVALSA DEL CEDENTE DI BENI CONSUMABILI O DEL PRESTATORE DI ENERGIE VERSO IL CESSIONARIO - INUTILITA' DEL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO DALL'ART. 2758 CPV COD. CIV. - LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma il fatto che il tributo finisca in tal modo per gravare economicamente sui detti cedenti o prestatori invece che sui cessionari o utilizzatori non lede il principio di capacita' contributiva, poiche', ai sensi dell'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, soltanto i primi sono i soggetti passivi dell'imposta.
L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma il fatto che il tributo finisca in tal modo per gravare economicamente sui detti cedenti o prestatori invece che sui cessionari o utilizzatori non lede il principio di capacita' contributiva, poiche', ai sensi dell'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, soltanto i primi sono i soggetti passivi dell'imposta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte