Sentenza 25/1984 (ECLI:IT:COST:1984:25)
Massima numero 9753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
08/02/1984; Decisione del
08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 25/1984 C. TRIBUTI (IN GENERE) - RIVALSA DEL CEDENTE DI BENI MOBILI CONSUMABILI O DEL PRESTATORE DI ENERGIE VERSO IL CESSIONARIO - INUTILITA' DEL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO DALL'ART. 2758 CPV COD. CIV. - LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI PROFESSIONISTI, I CUI CREDITI SONO ASSISTITI DA ALTRI PRIVILEGI - ESCLUSIONE
SENT. 25/1984 C. TRIBUTI (IN GENERE) - RIVALSA DEL CEDENTE DI BENI MOBILI CONSUMABILI O DEL PRESTATORE DI ENERGIE VERSO IL CESSIONARIO - INUTILITA' DEL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO DALL'ART. 2758 CPV COD. CIV. - LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI PROFESSIONISTI, I CUI CREDITI SONO ASSISTITI DA ALTRI PRIVILEGI - ESCLUSIONE
Testo
L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sui beni formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma il fatto che il credito di rivalsa per l'iva a favore del professionista prestatore di sole energie possa in tal modo non essere realizzato, a differenza degli altri crediti assistiti dai privilegi degli artt. 2751 bis n. 2, 2778 n. 7 cod. civ., non lede il principio di capacita' contributiva poiche', pur non essendo il professionista destinario economico del servizio gravato da imposta, egli solo e' considerato soggetto passivo dall'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, istitutivo dell'imposta stessa.
L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sui beni formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma il fatto che il credito di rivalsa per l'iva a favore del professionista prestatore di sole energie possa in tal modo non essere realizzato, a differenza degli altri crediti assistiti dai privilegi degli artt. 2751 bis n. 2, 2778 n. 7 cod. civ., non lede il principio di capacita' contributiva poiche', pur non essendo il professionista destinario economico del servizio gravato da imposta, egli solo e' considerato soggetto passivo dall'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, istitutivo dell'imposta stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte