Sentenza 26/1984 (ECLI:IT:COST:1984:26)
Massima numero 10123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  08/02/1984;  Decisione del  08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10124


Titolo
SENT. 26/84 A. OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA - LIMITAZIONI PROBATORIE - ASSERITA ILLEGITTIMITA' DELLE MEDESIME - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
E' inammissibile - per assoluto difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma della legge 12 agosto 1962 n. 1338, sollevata dal Pretore di Padova con ordinanza 18 ottobre 1979 (R.O. n. 889, 1979) in riferimento agli artt. 24 e 38 Cost. nella parte in cui (asseritamente) preclude al lavoratore di provare, con mezzi diversi da documenti di data certa, il pregresso rapporto di lavoro, la sua durata e retribuzione, al fine di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia. (Nella specie l'attrice aveva presentato domanda volta ad ottenere la pensione di vecchiaia, chiedendo, a tal fine, l'autorizzazione al versamento dei contributi obbligatori, che asseriva omesso dal datore di lavoro; ed il giudice a quo aveva ritenuto che, pur non avendo diritto l'istante alla pensione, neppure previa integrazione dei periodi di contribuzione omessi, pur tuttavia l'accertamento del rapporto di lavoro nel periodo da essa indicato avrebbe potuto far sorgere il diritto alla prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria - di cui all'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 -, venendo ad essere lesa la lavoratrice in tale diritto dalla norma del menzionato art. 13, che limita i mezzi di prova. La prospettazione indebitamente include la denunzia dell'art. 13, comma quarto (che riguarda il datore di lavoro); e per quanto attiene al comma quinto, ritiene erroneamente applicabile alla prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro la norma che prevede esclusivamente la costituzione di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica, e non viene in considerazione nel giudizio di merito).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte