Procedimento civile - Spese processuali - Rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa o transattiva del giudice - Comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in materia di lavoro, nonché dei principi convenzionali relativi al diritto a un equo processo, e di quelli dell'Unione europea concernenti il divieto di non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nonché agli artt. 21 e 47 CDFUE - dell'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., in base al quale il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. La disposizione censurata non pone un ostacolo al lavoratore, pur parte "debole" del rapporto, all'accesso e alla piena realizzazione della tutela giurisdizionale, limitandosi ad ampliare il novero delle ipotesi nelle quali il giudice, motivatamente, può compensare, a fronte di una condotta comunque ingiustificata della parte, le spese di lite. Inoltre, la possibilità del giudice di vagliare in modo simmetrico la condotta di entrambe le parti in causa, e non del solo lavoratore, per la statuizione sulle spese di lite - in vista di un'eventuale compensazione e non già di una condanna esclusivamente della parte vittoriosa al pagamento delle stesse - rispetto all'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa, esclude ogni forma di potenziale discriminazione in danno del lavoratore. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2018, n. 77 del 2007 e n. 190 del 1985).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, sebbene il principio victus victori, espresso dalla prima parte dell'art. 91 cod. proc. civ., costituisca un completamento del diritto di azione in giudizio sancito dall'art. 24 Cost., laddove evita che le spese del giudizio vengano poste a carico della parte che ha ragione, tuttavia esso, pur di carattere generale, non è assoluto ed inderogabile, rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di modulare l'applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite. Ed infatti, proprio nella conformazione degli istituti processuali, nella quale rientra la disciplina delle spese del processo, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. (Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2020, n. 47 del 2020, n. 271 del 2019, n. 97 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 196 del 1982; ordinanza n. 3 del 2020).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la qualità di «lavoratore» della parte che agisce (o resiste), nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente - pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale − per derogare al generale canone di par condicio processuale espresso dal secondo comma dell'art. 111 Cost., e ciò vieppiù tenendo conto della circostanza che la situazione di disparità in cui, in concreto, venga a trovarsi la parte «debole» trova un possibile riequilibrio, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 24 Cost., in «appositi istituti» diretti ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. (Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018).