Sentenza 26/1984 (ECLI:IT:COST:1984:26)
Massima numero 10124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
08/02/1984; Decisione del
08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10123
Titolo
SENT. 26/84 B. OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA - LIMITAZIONI PROBATORIE CIRCA L'ESISTENZA E LA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO E L'ENTITA' DELLA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE MEDESIME STANTE LA LORO RAGIONEVOLEZZA ED ATTESA LA POSSIBILITA' DI TEMPERAMENTI.
SENT. 26/84 B. OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA - LIMITAZIONI PROBATORIE CIRCA L'ESISTENZA E LA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO E L'ENTITA' DELLA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE MEDESIME STANTE LA LORO RAGIONEVOLEZZA ED ATTESA LA POSSIBILITA' DI TEMPERAMENTI.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma quinto, della legge n. 1338 del 1962 che preclude al lavoratore di provare, al fine di costituzione di una rendita vitalizia, con mezzi diversi da documenti di data certa, il pregresso rapporto di lavoro, la sua durata e la retribuzione. E cio' perche' la detta restrizione probatoria da un lato trova ragionevole giustificazione nella necessita' di evitare che le disposizioni di favore in cui essa si inserisce (eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli della prescrizione di contributi omessi) si risolvano nella costituzione di posizioni assicurative fittizie con oneri abnormi per l'ente previdenziale; e dall'altro lato e' suscettibile di temperamenti sia alla stregua dell'art. 421 cod. proc. civ. che attribuisce al giudice delle controversie previdenziali ampi poteri istruttori (e che a torto viene dai giudici remittenti ritenuto non applicabile in materia, secondo un orientamento giurisprudenziale non elevabile al rango di "diritto vivente"), sia alla stregua dell'art. 2704, comma terzo, cod. civ..
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma quinto, della legge n. 1338 del 1962 che preclude al lavoratore di provare, al fine di costituzione di una rendita vitalizia, con mezzi diversi da documenti di data certa, il pregresso rapporto di lavoro, la sua durata e la retribuzione. E cio' perche' la detta restrizione probatoria da un lato trova ragionevole giustificazione nella necessita' di evitare che le disposizioni di favore in cui essa si inserisce (eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli della prescrizione di contributi omessi) si risolvano nella costituzione di posizioni assicurative fittizie con oneri abnormi per l'ente previdenziale; e dall'altro lato e' suscettibile di temperamenti sia alla stregua dell'art. 421 cod. proc. civ. che attribuisce al giudice delle controversie previdenziali ampi poteri istruttori (e che a torto viene dai giudici remittenti ritenuto non applicabile in materia, secondo un orientamento giurisprudenziale non elevabile al rango di "diritto vivente"), sia alla stregua dell'art. 2704, comma terzo, cod. civ..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte