Sentenza 28/1984 (ECLI:IT:COST:1984:28)
Massima numero 10126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  08/02/1984;  Decisione del  08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 28/84. CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE A DECORRERE DALL'OTTAVO GIORNO (ANZICHE' DAL PRIMO) GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE (RAGIONEVOLMENTE ESERCITATA) NELL'ATTUAZIONE DEL PRECETTO DI CUI ALL'ART. 36 COST..

Testo
L'art. 73 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 182, nella parte in cui (primo comma) prevede che l'indennita' di disoccupazione sia corrisposta a decorrere dall'ottavo (anziche' dal primo) giorno successivo a quello della cessazione del lavoro non contrasta con l'art. 38 Cost. poiche' la realizzazione del precetto ivi contenuto e' rimessa, quanto alla scelta delle modalita', alla discrezione del legislatore, nella specie correttamente esercitata senza vanificare il contenuto del precetto medesimo, atteso che il suddetto periodo di vacatio del trattamento di disoccupazione trova ragionevole giustificazione da un lato nella difficolta' e nel costo sproporzionato dell'immediata indennizzabilita' di una anche minima durata della disoccupazione stessa (in raffronto al vantaggio per il lavoratore) e dall'altro nella costatazione della presumibile non immediatezza del bisogno, mentre resta sempre ferma la durata complessiva del periodo indennizzabile. - cfr. S. nn. 180/1982; 65/1979; 42/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte