Ordinanza 31/1984 (ECLI:IT:COST:1984:31)
Massima numero 14719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
08/02/1984; Decisione del
08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 31/84. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - QUESTIONE SOLLEVATA PRIMA CHE IL GIUDICE SI SIA ESPRESSO SULLA DOMANDA PRINCIPALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 31/84. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - QUESTIONE SOLLEVATA PRIMA CHE IL GIUDICE SI SIA ESPRESSO SULLA DOMANDA PRINCIPALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 69, settimo comma, e 73 (come modificato dal d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui, in caso di recesso del locatore, pone a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere al conduttore un'indennita' per l'avviamento commerciale pari a diciotto mensilita' sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, in quanto il giudice a quo ha sollevato tale questione prima di aver accertato la validita' del motivo del recesso e ordinato formalmente il rilascio dell'immobile. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 69, commi settimo e nono, e 73 l. 27 luglio 1978, n. 392 (come modificato con d.l. 31 gennaio 1979, n. 21, conv. in l. 31 marzo 1979, n. 93), in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 47 Cost. (s. n. 300/1983).
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 69, settimo comma, e 73 (come modificato dal d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui, in caso di recesso del locatore, pone a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere al conduttore un'indennita' per l'avviamento commerciale pari a diciotto mensilita' sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, in quanto il giudice a quo ha sollevato tale questione prima di aver accertato la validita' del motivo del recesso e ordinato formalmente il rilascio dell'immobile. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 69, commi settimo e nono, e 73 l. 27 luglio 1978, n. 392 (come modificato con d.l. 31 gennaio 1979, n. 21, conv. in l. 31 marzo 1979, n. 93), in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 47 Cost. (s. n. 300/1983).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte