Ordinanza 269/2020 (ECLI:IT:COST:2020:269)
Massima numero 43591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  19/11/2020;  Decisione del  19/11/2020
Deposito del 11/12/2020; Pubblicazione in G. U. 16/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43592


Titolo
Procedimento civile - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Svolgimento dell'udienza in collegamento da remoto - Obbligo, mediante decreto-legge, della presenza del giudice nell'ufficio giudiziario - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento, carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, violazione del diritto alla salute, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Intervenuta applicazione, da parte del rimettente, della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per avere il rimettente già fatto applicazione della disposizione censurata, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Mantova in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost. - dell'art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 27 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, secondo cui lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell'udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. L'ordinanza di rimessione riferisce che l'udienza del giudizio a quo si è già svolta proprio con le modalità di trattazione stabilite dalla norma censurata, e cioè con la partecipazione dei difensori collegati da remoto dai loro studi professionali o dalle loro abitazioni e con la presenza del giudice, invece, nell'ufficio giudiziario.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto una disposizione della quale il giudice rimettente ha già fatto applicazione. (Precedenti citati: ordinanze n. 176 del 2011 e n. 300 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  17/03/2020  n. 18  art. 83  co. 7

legge  24/04/2020  n. 27  art.   co. 

decreto-legge  30/04/2020  n. 28  art. 3  co. 1

legge  25/06/2020  n. 70  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte