Ordinanza 35/1984 (ECLI:IT:COST:1984:35)
Massima numero 14722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
08/02/1984; Decisione del
08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 35/84. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE PER DESTINARE L'IMMOBILE AD USO COMMERCIALE PROPRIO - QUESTIONE ININFLUENTE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 35/84. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE PER DESTINARE L'IMMOBILE AD USO COMMERCIALE PROPRIO - QUESTIONE ININFLUENTE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dal d.l. 31 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui riconosce al locatore la facolta' di recedere dalla locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo solo nell'ipotesi di necessita' e non anche nel caso in cui intenda destinare il bene ad uso commerciale proprio, in quanto, non avendo il giudice a quo escluso "la necessita'", la questione proposta si rileva del tutto ininfluente per la definizione del giudizio principale. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. (s. n. 300/1983).
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dal d.l. 31 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui riconosce al locatore la facolta' di recedere dalla locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo solo nell'ipotesi di necessita' e non anche nel caso in cui intenda destinare il bene ad uso commerciale proprio, in quanto, non avendo il giudice a quo escluso "la necessita'", la questione proposta si rileva del tutto ininfluente per la definizione del giudizio principale. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. (s. n. 300/1983).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte