Ordinanza 36/1984 (ECLI:IT:COST:1984:36)
Massima numero 14723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  08/02/1984;  Decisione del  08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14724


Titolo
ORD. 36/84 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI COMUNI DA SPARO - MANCATA DENUNCIA IN LUOGO DI NUOVA RESIDENZA - SANZIONI - EQUIPARAZIONE ALL'IPOTESI DI DENUNCIA MAI EFFETTUATA - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCATA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi non abbia mai denunciato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo e quella di chi, avendo denunciato una determinata arma presso l'autorita' competente del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza, in quanto i giudici a quibus non hanno motivato in ordine alla rilevanza della proposta questione, ne' hanno fatto riferimento alcuno alla fattispecie concreta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte