Ordinanza 36/1984 (ECLI:IT:COST:1984:36)
Massima numero 14724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  08/02/1984;  Decisione del  08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14723


Titolo
ORD. 36/84 B. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ARMI COMUNI DA SPARO - MANCATA DENUNCIA IN LUOGO DI NUOVA RESIDENZA - SANZIONI - EQUIPARAZIONE ALL'IPOTESI DI DENUNCIA MAI EFFETTUATA - IMPUGNAZIONE DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) in materia di denuncia di detenzione di armi, nella parte in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi, avendo denunciato una determinata arma presso l'autorita' competente del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza, in quanto l'atto impugnato e' un regolamento, privo di forza di legge. - S. n. 166/1982. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in riferimento all'art. 3 Cost. (s. n. 166/1982).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte