Ordinanza 37/1984 (ECLI:IT:COST:1984:37)
Massima numero 14725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
08/02/1984; Decisione del
08/02/1984
Deposito del 15/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 37/84. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI - PREVISIONE DI REATO - ASSUNTA INCONGRUITA' DELLA PENA ED ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCATA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 37/84. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI - PREVISIONE DI REATO - ASSUNTA INCONGRUITA' DELLA PENA ED ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCATA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata sotto il profilo che "il reato ivi previsto comporta un minimo di pena incongruo nei confronti di altre ipotesi delittuose piu' gravi (detenzione di armi comuni da sparo) punite con pene inferiori nel minimo (artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificati dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), considerato anche che tali ultime disposizioni consentono un'ulteriore riduzione di pena in caso di fatti di lieve entita', riduzione viceversa non contemplata dalla norma in esame", in quanto l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rinvio termini e motivi della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata sotto il profilo che "il reato ivi previsto comporta un minimo di pena incongruo nei confronti di altre ipotesi delittuose piu' gravi (detenzione di armi comuni da sparo) punite con pene inferiori nel minimo (artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificati dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), considerato anche che tali ultime disposizioni consentono un'ulteriore riduzione di pena in caso di fatti di lieve entita', riduzione viceversa non contemplata dalla norma in esame", in quanto l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rinvio termini e motivi della questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte