Sentenza 38/1984 (ECLI:IT:COST:1984:38)
Massima numero 9440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
16/02/1984; Decisione del
16/02/1984
Deposito del 22/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9441
Titolo
SENT. 38/84 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - PRESIDI E PROFESSORI DI SCUOLA MEDIA - COMANDO PRESSO UNIVERSITA' - REQUISITI - DIFFERENZE DI TRATTAMENTO - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.
SENT. 38/84 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - PRESIDI E PROFESSORI DI SCUOLA MEDIA - COMANDO PRESSO UNIVERSITA' - REQUISITI - DIFFERENZE DI TRATTAMENTO - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' arbitraria la scelta del legislatore che, nel disciplinare il comando di professori e presidi dell'ordine medio presso Universita' o Istituti superiori, prevede quale requisito necessario il possesso della abilitazione alla libera docenza; ne' e' lesiva del principio di eguaglianza la circostanza che il requisito predetto non sia, invece, richiesto per assumere incarichi per l'insegnamento di una lingua straniera nelle Facolta' di Economia e Commercio, Scienze politiche, Scienze Economiche e Bancarie e presso l'Universita' per stranieri di Perugia, considerata la particolarita', obiettivamente rilevabile, dell'oggetto della disciplina, dell'orientamento fondamentale e delle caratteristiche delle Facolta' interessate. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 della L. 18 marzo 1958 n. 311 e 13 della L. 24 febbraio 1967 n. 62, come mod. dalla L. 24 novembre 1967 n. 1154 nella parte in cui non consentono agli insegnanti dell'ordine medio privi della abilitazione alla libera docenza di essere comandati per assumere incarichi per materie diverse dalla lingua straniera e presso Facolta' diverse da quella di Economia e Commercio, Scienze politiche, Scienze economiche e bancarie o Universita' diverse da quelle per stranieri di Perugia.).
Non e' arbitraria la scelta del legislatore che, nel disciplinare il comando di professori e presidi dell'ordine medio presso Universita' o Istituti superiori, prevede quale requisito necessario il possesso della abilitazione alla libera docenza; ne' e' lesiva del principio di eguaglianza la circostanza che il requisito predetto non sia, invece, richiesto per assumere incarichi per l'insegnamento di una lingua straniera nelle Facolta' di Economia e Commercio, Scienze politiche, Scienze Economiche e Bancarie e presso l'Universita' per stranieri di Perugia, considerata la particolarita', obiettivamente rilevabile, dell'oggetto della disciplina, dell'orientamento fondamentale e delle caratteristiche delle Facolta' interessate. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 della L. 18 marzo 1958 n. 311 e 13 della L. 24 febbraio 1967 n. 62, come mod. dalla L. 24 novembre 1967 n. 1154 nella parte in cui non consentono agli insegnanti dell'ordine medio privi della abilitazione alla libera docenza di essere comandati per assumere incarichi per materie diverse dalla lingua straniera e presso Facolta' diverse da quella di Economia e Commercio, Scienze politiche, Scienze economiche e bancarie o Universita' diverse da quelle per stranieri di Perugia.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte