Sentenza 40/1984 (ECLI:IT:COST:1984:40)
Massima numero 9861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  16/02/1984;  Decisione del  16/02/1984
Deposito del 22/02/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 40/84. LOCAZIONE - EQUO CANONE - IMMOBILI DESTINATI AD ESERCIZIO DI IMPRESA AGRICOLA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMATIVA EX ARTT. 27 E SEG. L. 382/1978 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Secondo il diritto vivente, le attivita' agricole per connessione si devono ritenere comprese nell'ambito dell'art. 27 della legge sull'equo canone e conseguentemente in quello dei successivi artt. 29, 67 e 73. Superato infatti il mero dato letterale, va rilevato che nel sistema vigente, ex art. 2135 c.c., l'agricoltura e' considerata come attivita' di impresa, e non gia' di mero godimento, sul presupposto della preponderante funzione produttiva, destinata a soddisfare le esigenze di mercato, e come tale creativa di ricchezza. D'altra parte vanno considerati i sempre piu' stretti rapporti con gli altri settori dell'economia (specie ove si pensi all'impiego di tecnologie nuove, per cui sono necessari macchinari di notevoli dimensioni, da custodire necessariamente in appositi locali). Stante la comune natura imprenditoriale e lo stretto nesso con l'imprenditore commerciale, quello agricolo non puo' ritenersi escluso dalla protezione che le norme denunciate attribuiscono agli altri imprenditori - pur nella diversita' dei rispettivi statuti - in tema di locazione di immobili al fine di maggiormente tutelarne l'attivita' economica (ed infatti l'art. 27 comprende qualsiasi attivita' di lavoro autonomo, non potendone restare escluso quello svolto in agricoltura specialmente dal coltivatore diretto). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3, 35 e 41 Cost., - degli artt. 27, commi primo e secondo, 29, 67 e 73 L. n. 392 del 1978 nella parte in cui dette norme escluderebbero gli immobili destinati all'esercizio di un'impresa agricola, disciplinando soltanto locazioni aventi ad oggetto attivita' industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonche' all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte