Ordinanza 41/1984 (ECLI:IT:COST:1984:41)
Massima numero 14726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
16/02/1984; Decisione del
16/02/1984
Deposito del 22/02/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14727
Titolo
ORD. 41/84 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCESSO TRIBUTARIO - DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE RELATIVE ALLE SPESE PROCESSUALI - APPLICABILITA' AL PROCESSO TRIBUTARIO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI, TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI ED INTERESSI LEGITTIMI, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 41/84 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCESSO TRIBUTARIO - DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE RELATIVE ALLE SPESE PROCESSUALI - APPLICABILITA' AL PROCESSO TRIBUTARIO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI, TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI ED INTERESSI LEGITTIMI, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 Cost. - dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilita' al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 cod. proc. civ., riguardanti il regime delle spese processuali, perche' ictu oculi irrilevante, dato che alla commissione tributaria remittente, secondo quanto risulta dalle stesse ordinanze di rinvio, era stata richiesta unicamente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del processo.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 Cost. - dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilita' al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 cod. proc. civ., riguardanti il regime delle spese processuali, perche' ictu oculi irrilevante, dato che alla commissione tributaria remittente, secondo quanto risulta dalle stesse ordinanze di rinvio, era stata richiesta unicamente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del processo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte