Ordinanza 41/1984 (ECLI:IT:COST:1984:41)
Massima numero 14727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  16/02/1984;  Decisione del  16/02/1984
Deposito del 22/02/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14726


Titolo
ORD. 41/84 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCESSO TRIBUTARIO - DISPOSIZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE RIGUARDANTE LA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - APPLICABILITA' AL PROCESSO TRIBUTARIO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI, TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI ED INTERESSI LEGITTIMI, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 113 Cost. - dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilita' al processo tributario dell'art. 91 cod. proc. civ., concernente la condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali, perche' trattasi di questione gia' dichiarata dalla Corte non fondata con riguardo ai richiamati artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e non sono stati addotti nuovi argomenti che inducano a discostarsi da tale decisione, mentre nessuna motivazione si e' portata a sostegno della pretesa violazione dell'art. 23. - S. n. 196/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte