Ordinanza 44/1984 (ECLI:IT:COST:1984:44)
Massima numero 14730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  16/02/1984;  Decisione del  16/02/1984
Deposito del 22/02/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 44/84. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - OBBLIGHI ASSICURATIVI - INADEMPIENZA - TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI PER PROPORRE AZIONE AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AVVERSO LE DECISIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN DETTA MATERIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI DIFESA DELL'IMPUTATO PER L'ESTREMA BREVITA' DEL TERMINE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCATA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DAI QUALI DESUMERLA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 16, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di sessanta giorni per proporre azione avanti l'autorita' giudiziaria avverso le decisioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di inadempienza agli obblighi assicurativi (per il dubbio che tale disposizione violi le garanzie di difesa dell'imputato per l'estrema brevita' del termine), in quanto il giudice a quo, lasciando insoddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha omesso di motivare sulla rilevanza della dedotta questione nella causa di merito, nonche' di esporre gli elementi di fatto oggetto del giudizio stesso, dai quali si potesse comunque dedurre la rilevanza della censura.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte