Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Estinzione del giudizio a quo per rinuncia al ricorso - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Il giudizio incidentale di costituzionalità - come stabilito dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto, successive all'ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale. (Nel caso di specie, non è accolta la richiesta di una declaratoria d'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, per sopravvenuto difetto di rilevanza, in conseguenza della rinuncia al ricorso depositata nel giudizio a quo).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, quand'anche costituiti dall'estinzione del giudizio principale per effetto di rinuncia da parte dei ricorrenti. (Precedenti citati: sentenze n. 244 del 2020 e n. 85 del 2020; ordinanza n. 96 del 2018).