Sentenza 52/1984 (ECLI:IT:COST:1984:52)
Massima numero 14735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
28/02/1984; Decisione del
28/02/1984
Deposito del 07/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/84 E. CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTI STATALI - DISCIPLINA - RICORSO PER VIOLAZIONE DI LEGGE ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CASSAZIONE O DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INCOSTITUZIONALITA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 52/84 E. CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTI STATALI - DISCIPLINA - RICORSO PER VIOLAZIONE DI LEGGE ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CASSAZIONE O DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INCOSTITUZIONALITA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata previsione nella disciplina del processo giurisdizionale pensionistico promosso innanzi alla Corte dei conti dai dipendenti dello Stato, del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Cassazione o del doppio grado di giurisdizione, non viola i principi sanciti dall'art. 111, secondo comma, e 125, secondo comma, Cost., in quanto, riguardo al primo profilo, il compito di nomofilachia, assegnato alla Corte di Cassazione in materia di diritti soggettivi incontra limite per le controversie assoggettate alla cognizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, essendo previsto tale compito solo per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, terzo comma), mentre, riguardo al secondo, e' chiaro che la disposizione dell'art. 125, secondo comma, Cost. - come la Corte ha di recente ribadito - non puo' estendersi fuori dell'area dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato. - S. n. 69/1982.
La mancata previsione nella disciplina del processo giurisdizionale pensionistico promosso innanzi alla Corte dei conti dai dipendenti dello Stato, del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Cassazione o del doppio grado di giurisdizione, non viola i principi sanciti dall'art. 111, secondo comma, e 125, secondo comma, Cost., in quanto, riguardo al primo profilo, il compito di nomofilachia, assegnato alla Corte di Cassazione in materia di diritti soggettivi incontra limite per le controversie assoggettate alla cognizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, essendo previsto tale compito solo per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, terzo comma), mentre, riguardo al secondo, e' chiaro che la disposizione dell'art. 125, secondo comma, Cost. - come la Corte ha di recente ribadito - non puo' estendersi fuori dell'area dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato. - S. n. 69/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte