Sentenza 52/1984 (ECLI:IT:COST:1984:52)
Massima numero 14736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
28/02/1984; Decisione del
28/02/1984
Deposito del 07/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/84 F. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - AFFERMAZIONI DELIMITATIVE DEI LORO EFFETTI - FATTISPECIE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE PENSIONISTICA DELLA CORTE DEI CONTI.
SENT. 52/84 F. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - AFFERMAZIONI DELIMITATIVE DEI LORO EFFETTI - FATTISPECIE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE PENSIONISTICA DELLA CORTE DEI CONTI.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111, comma secondo, e 125, comma secondo, Cost., degli artt. 3, comma primo, u.p., e 67 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - v. massime precedenti C e D) in quanto non prevedono per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti il doppio grado di giurisdizione ovvero il ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte stessa. Peraltro, tale decisione non puo' estendersi alle sentenze rese in prima istanza dalle istituite Sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti perche' oggetto dell'incidente sono le sole decisioni delle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111, comma secondo, e 125, comma secondo, Cost., degli artt. 3, comma primo, u.p., e 67 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - v. massime precedenti C e D) in quanto non prevedono per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti il doppio grado di giurisdizione ovvero il ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte stessa. Peraltro, tale decisione non puo' estendersi alle sentenze rese in prima istanza dalle istituite Sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti perche' oggetto dell'incidente sono le sole decisioni delle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 125
co. 2
Altri parametri e norme interposte