Ordinanza 56/1984 (ECLI:IT:COST:1984:56)
Massima numero 14737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
28/02/1984; Decisione del
28/02/1984
Deposito del 07/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 56/84. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI CONTROLLO E DI ANALISI DELLE ACQUE DI SCARICO - EFFETTI SUL PROCESSO PENALE - MANCATA PREVISIONE DI IDONEE GARANZIE DI DIFESA PER L'IMPUTATO - QUESTIONE SOSTANZIALMENTE GIA' ACCOLTA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 56/84. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI CONTROLLO E DI ANALISI DELLE ACQUE DI SCARICO - EFFETTI SUL PROCESSO PENALE - MANCATA PREVISIONE DI IDONEE GARANZIE DI DIFESA PER L'IMPUTATO - QUESTIONE SOSTANZIALMENTE GIA' ACCOLTA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 9, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, censurati in quanto non prevedono idonee garanzie di difesa per l'imputato, che non e' posto in grado di intervenire, nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque effettuati dagli organi amministrativi di controllo, anche quando i risultati di tale procedura possano incidere sul giudizio penale. Analoga questione, infatti, e' stata gia' sollevata innanzi a questa Corte in riferimento agli stessi parametri, denunciandosi, pero', oltre le norme sopracitate, anche l'art. 15 della legge n. 319/1976 che concretamente disciplina il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di scarico da parte degli organi amministrativi e, avendone la Corte dichiarato l'illegittimita' costituzionale, la questione deve ritenersi risolta. - S. n. 248/1983.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 9, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, censurati in quanto non prevedono idonee garanzie di difesa per l'imputato, che non e' posto in grado di intervenire, nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque effettuati dagli organi amministrativi di controllo, anche quando i risultati di tale procedura possano incidere sul giudizio penale. Analoga questione, infatti, e' stata gia' sollevata innanzi a questa Corte in riferimento agli stessi parametri, denunciandosi, pero', oltre le norme sopracitate, anche l'art. 15 della legge n. 319/1976 che concretamente disciplina il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di scarico da parte degli organi amministrativi e, avendone la Corte dichiarato l'illegittimita' costituzionale, la questione deve ritenersi risolta. - S. n. 248/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte