Ordinanza 57/1984 (ECLI:IT:COST:1984:57)
Massima numero 14739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
28/02/1984; Decisione del
28/02/1984
Deposito del 07/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14738
Titolo
ORD. 57/84 B. REATI MILITARI - MANIFESTAZIONI E GRIDA SEDIZIOSE - CONCETTO DI "SEDIZIONE" - ASSUNTA INSUFFICIENTE DEFINIZIONE DEL TERMINE - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 57/84 B. REATI MILITARI - MANIFESTAZIONI E GRIDA SEDIZIOSE - CONCETTO DI "SEDIZIONE" - ASSUNTA INSUFFICIENTE DEFINIZIONE DEL TERMINE - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 183 c.p.m.p. (grida e manifestazioni sediziose), perche' in esso non sarebbe determinato, con sufficiente chiarezza, il concetto di "sedizione". La Corte, infatti, ha gia' dichiarato infondate analoghe questioni, in relazione agli artt. 654 e 655 c.p., in quanto il concetto di "sedizione" corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato generalmente accettato e penalmente rilevante che implica ribellione, ostilita', eccitazione al sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni cosi' da risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico. - S. nn. 120/1957 e 15/1973.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 183 c.p.m.p. (grida e manifestazioni sediziose), perche' in esso non sarebbe determinato, con sufficiente chiarezza, il concetto di "sedizione". La Corte, infatti, ha gia' dichiarato infondate analoghe questioni, in relazione agli artt. 654 e 655 c.p., in quanto il concetto di "sedizione" corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato generalmente accettato e penalmente rilevante che implica ribellione, ostilita', eccitazione al sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni cosi' da risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico. - S. nn. 120/1957 e 15/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte