Ordinanza 59/1984 (ECLI:IT:COST:1984:59)
Massima numero 12821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
28/02/1984; Decisione del
28/02/1984
Deposito del 07/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 59/84. - CONTRABBANDO E CONTRAVVENZIONI DOGANALI - MONOPOLIO STATALE DELLA VENDITA DEI TABACCHI - LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 724, ARTT. 1 E SEGG.; LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, ARTT. 45-51 E 66, N. 5; D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ART. 341 - FINALITA' DEL MONOPOLIO (ANCHE IN RELAZIONE AL REGIME DI LIBERALIZZAZIONE) E SUA CONFIGUARAZIONE COME SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 41 E 43 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA (SENT. N. 209/1976) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 59/84. - CONTRABBANDO E CONTRAVVENZIONI DOGANALI - MONOPOLIO STATALE DELLA VENDITA DEI TABACCHI - LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 724, ARTT. 1 E SEGG.; LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, ARTT. 45-51 E 66, N. 5; D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ART. 341 - FINALITA' DEL MONOPOLIO (ANCHE IN RELAZIONE AL REGIME DI LIBERALIZZAZIONE) E SUA CONFIGUARAZIONE COME SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 41 E 43 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA (SENT. N. 209/1976) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 43 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e ss. l. 10 dicembre 1975 n. 724, 45-51 e 66 n. 5 l.17 luglio 1942 n. 907 e successive modificazioni dell'art. 341 t.u. leggi doganali approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; cio' in quanto la progressiva liberalizzazione del monopolio dei tabacchi non ha fatto venir meno i fini pubblicistici con esso perseguiti e, d'altra parte, la sua limitazione esclusivamente a favore della CEE non comporta la violazione ne' degli artt. 41 e 43 Cost., stante la permanenza dei fini di utilita' generale e di essenzialita' del servizio, ne' dell'art. 3 Cost., giacche' il cittadino non puo' dolersi di limitazioni che lo Stato ha deciso al proprio monopolio nello spirito di cui al secondo inciso dell'art. 11 Cost. e non perche' abbia giudicate cessate le ragioni che lo giustificano, come fonte fondamentale della pubblica entrata.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 43 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e ss. l. 10 dicembre 1975 n. 724, 45-51 e 66 n. 5 l.17 luglio 1942 n. 907 e successive modificazioni dell'art. 341 t.u. leggi doganali approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; cio' in quanto la progressiva liberalizzazione del monopolio dei tabacchi non ha fatto venir meno i fini pubblicistici con esso perseguiti e, d'altra parte, la sua limitazione esclusivamente a favore della CEE non comporta la violazione ne' degli artt. 41 e 43 Cost., stante la permanenza dei fini di utilita' generale e di essenzialita' del servizio, ne' dell'art. 3 Cost., giacche' il cittadino non puo' dolersi di limitazioni che lo Stato ha deciso al proprio monopolio nello spirito di cui al secondo inciso dell'art. 11 Cost. e non perche' abbia giudicate cessate le ragioni che lo giustificano, come fonte fondamentale della pubblica entrata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte