Ordinanza 61/1984 (ECLI:IT:COST:1984:61)
Massima numero 14741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  28/02/1984;  Decisione del  28/02/1984
Deposito del 07/03/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 61/84. STAMPA - DISPOSIZIONI SULLA STAMPA - DEFINIZIONE DI STAMPA - PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA DI SENTENZE SU PERIODICI - RIPARAZIONE PECUNIARIA NEL CASO DI DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA - PENE PER LA DIFFAMAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DELLA LIBERTA' DI STAMPA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - INSUFFICIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 1, 9, 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), riguardanti la definizione di stampa, la pubblicazione obbligatoria di sentenze su periodici, la riparazione pecuniaria nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa e le pene per la diffamazione, in quanto l'ordinanza del giudice a quo non porta alcuna motivazione ne' sulla rilevanza ne' sulla non manifesta infondatezza, ne' comunque alcuna motivazione in assoluto, perche' in essa si fa un semplice e completo riferimento all'eccezione, che non risulta riportata nemmeno sommariamente, proposta dal difensore di uno degli imputati, coll'adesione di altri due, mentre e' giurisprudenza costante della Corte che contenuto dell'eccezione e valutazioni della sua rilevanza e fondatezza devono risultare dal testo e dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione e non possono essere espressi per relationem.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte