Sentenza 270/2020 (ECLI:IT:COST:2020:270)
Massima numero 42914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  03/12/2020;  Decisione del  03/12/2020
Deposito del 18/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42912  42913  42915  42916  42917


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Valutazione non implausibile del rimettente sulla rilevanza della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza. Nel caso in esame, non risulta implausibile il ragionamento del rimettente, secondo il quale il provvedimento amministrativo successivamente adottato potrebbe considerarsi meramente ricognitivo dell'effetto censurato - anziché idoneo a reiteralo - e, come tale, prima ancora che "atipico", addirittura superfluo. (Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2020 e n. 208 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 9  co. 12

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte