Sentenza 270/2020 (ECLI:IT:COST:2020:270)
Massima numero 42914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
03/12/2020; Decisione del
03/12/2020
Deposito del 18/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Valutazione non implausibile del rimettente sulla rilevanza della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Valutazione non implausibile del rimettente sulla rilevanza della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza. Nel caso in esame, non risulta implausibile il ragionamento del rimettente, secondo il quale il provvedimento amministrativo successivamente adottato potrebbe considerarsi meramente ricognitivo dell'effetto censurato - anziché idoneo a reiteralo - e, come tale, prima ancora che "atipico", addirittura superfluo. (Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2020 e n. 208 del 2019).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza. Nel caso in esame, non risulta implausibile il ragionamento del rimettente, secondo il quale il provvedimento amministrativo successivamente adottato potrebbe considerarsi meramente ricognitivo dell'effetto censurato - anziché idoneo a reiteralo - e, come tale, prima ancora che "atipico", addirittura superfluo. (Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2020 e n. 208 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
11/03/2005
n. 12
art. 9
co. 12
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte