Sussidiarietà (principio di) - In genere - Modello di attribuzione delle funzioni - Obiettivo - Scelta del livello territoriale più adeguato - Funzionalità sia verso l'alto sia verso il basso - Allocazione in livello diverso dal comune - Condizioni - Rispetto delle competenze trasversali, delle funzioni fondamentali dei comuni e motivata esigenza di maggiore adeguatezza. (Classif. 249001).
Il principio di sussidiarietà esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni richiedendo, invece, che, per ogni specifica funzione, sia scelto il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e a quello più generale in cui avviene la sua allocazione. Se la preferenza va, in generale, al livello più prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo, funzionando come un “ascensore”, perché può portare ad allocare la funzione ora verso il basso ora verso l’alto. (Precedente: S. 192/2024 - mass. 46482).
Nello spostamento della funzione dal livello che è più naturale, ovvero quello comunale, l’esercizio del potere regionale di allocazione di cui all’art. 118, secondo comma, Cost. deve avvenire, da un lato, nel rispetto delle competenze statali trasversali che vi si intersecano e delle funzioni fondamentali dei comuni e, dall’altro, in ragione di una motivata ed effettiva esigenza di maggiore adeguatezza. In questi termini, il giudizio di costituzionalità non ricade tanto, in via astratta, sulla legittimità dell’intervento del legislatore regionale, quanto, piuttosto, su una valutazione in concreto, attraverso un test di efficacia e adeguatezza degli interessi coinvolti delle esigenze che giustificano la scelta allocativa regionale. (Precedente: S. 179/2019 - mass. 42813).