Ordinanza 65/1984 (ECLI:IT:COST:1984:65)
Massima numero 14746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
28/02/1984; Decisione del
28/02/1984
Deposito del 07/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14745
Titolo
ORD. 65/84 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - SUBORDINAZIONE AD AUTORIZZAZIONE DELL'U.S.L. DELL'ACCESSO DELL'UTENTE IL SERVIZIO SANITARIO AGLI AMBULATORI ED ALLE STRUTTURE DIAGNOSTICHE CONVENZIONATI PER LE PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLA LIBERTA' DELLA SCIENZA - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 65/84 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - SUBORDINAZIONE AD AUTORIZZAZIONE DELL'U.S.L. DELL'ACCESSO DELL'UTENTE IL SERVIZIO SANITARIO AGLI AMBULATORI ED ALLE STRUTTURE DIAGNOSTICHE CONVENZIONATI PER LE PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLA LIBERTA' DELLA SCIENZA - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 32, comma primo, e 33, comma primo, Cost. - dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12), riguardante il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali, che subordina ad autorizzazione di queste l'accesso dell'utente il servizio sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, in quanto l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere neppure una descrizione sommaria della fattispecie oggetto del giudizio di provenienza, non motiva - in cio' eludendo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - sulla rilevanza, in esso, della questione proposta, limitandosi ad un'affermazione apodittica di detta incidenza. - O. nn. 63/1984 e 64/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 32, comma primo, e 33, comma primo, Cost. - dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12), riguardante il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali, che subordina ad autorizzazione di queste l'accesso dell'utente il servizio sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, in quanto l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere neppure una descrizione sommaria della fattispecie oggetto del giudizio di provenienza, non motiva - in cio' eludendo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - sulla rilevanza, in esso, della questione proposta, limitandosi ad un'affermazione apodittica di detta incidenza. - O. nn. 63/1984 e 64/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 33
co. 1
Altri parametri e norme interposte