Sentenza 66/1984 (ECLI:IT:COST:1984:66)
Massima numero 13325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  08/03/1984;  Decisione del  08/03/1984
Deposito del 14/03/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 66/84. MISURE DI PREVENZIONE - GUIDA SENZA PATENTE - MAGGIOR GRAVITA' DELLA PENA PER I SOTTOPOSTI A MISURE DI PREVENZIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE GENERALE (RIGUARDANTE ANCHE I SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA) - RAZIONALITA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA (RESTANDO DIFFERENZIATE LE IPOTESI IN FUNZIONE DELLA RILEVANZA DELLA CIRCOSTANZA PERSONALE DELL'APPARTENENZA AD UNA DETERMINATA CATEGORIA E DI SOTTOPOSIZIONE A MISURA DI PREVENZIONE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO) - COERENZA DI TALE SCELTA CON LA FINALITA'PERSEGUITA DI PREVENZIONE DEI REATI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
Nel caso di guida senza patente (o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata), le persone sottoposte con provvedimento definitivo a misura di prevenzione sono punite con pena piu' severa di quella prevista dall'art. 80 cod. strada in via generale (e quindi anche a carico di soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale non detentiva); ne risulterebbe, rispetto a soggetti tutti considerati ugualmente pericolosi socialmente, una diversita' di trattamento priva di razionale giustificazione. Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma primo, l. 22 maggio 1975, n. 152, in combinato disposto con l'art. 6, l. 31 maggio 1965, n. 575 (figurando l'art. 80 cod. strada, pure denunciato, esclusivamente come tertium comparationis), in quanto il legislatore ha ritenuto di dare specifico rilievo alla persona del colpevole, quale soggetto sottoposto definitivamente a misura di prevenzione e di determinare autonomamente la misura della pena rispetto a quanto previsto in via generale dall'art. 80 d.P.R. n. 393 del 1959, senza con cio' incorrere in vizio di irragionevolezza in considerazione della disomogeneita' delle situazioni, differenziate dalla qualita' della persona del colpevole.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte