Sentenza 67/1984 (ECLI:IT:COST:1984:67)
Massima numero 10054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
08/03/1984; Decisione del
08/03/1984
Deposito del 14/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 67/84. TRIBUNALI MILITARI - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE - ORGANO DI AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - INOSSERVANZA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE PER LA SUA COSTITUZIONE - QUESTIONE PROPOSTA IN VIA ALTERNATIVA - INCERTEZZA SUL PETITUM - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 67/84. TRIBUNALI MILITARI - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE - ORGANO DI AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - INOSSERVANZA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE PER LA SUA COSTITUZIONE - QUESTIONE PROPOSTA IN VIA ALTERNATIVA - INCERTEZZA SUL PETITUM - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Quando la questione sottoposta alla Corte e' prospettata in via alternativa, ne deriva l'incertezza sul petitum e la conseguente inammissibilita' della questione stessa. Nella specie la censura relativa alla mancata istituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare oscilla tra la richiesta di caducazione della disciplina transitoria (cui conseguirebbe la ripristinazione dell'anteriore pieno assoggettamento all'esecutivo) e quella di devoluzione alla competenza del Consiglio superiore della magistratura (che comporterebbe una modifica della composizione di tale organo, quale stabilita dalla stessa Costituzione). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 108, secondo comma. Cost., dell'art. 15, primo comma, secondo periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180).
Quando la questione sottoposta alla Corte e' prospettata in via alternativa, ne deriva l'incertezza sul petitum e la conseguente inammissibilita' della questione stessa. Nella specie la censura relativa alla mancata istituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare oscilla tra la richiesta di caducazione della disciplina transitoria (cui conseguirebbe la ripristinazione dell'anteriore pieno assoggettamento all'esecutivo) e quella di devoluzione alla competenza del Consiglio superiore della magistratura (che comporterebbe una modifica della composizione di tale organo, quale stabilita dalla stessa Costituzione). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 108, secondo comma. Cost., dell'art. 15, primo comma, secondo periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte