Sentenza 68/1984 (ECLI:IT:COST:1984:68)
Massima numero 9450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  08/03/1984;  Decisione del  08/03/1984
Deposito del 14/03/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 68/84. EDILIZIA - SANZIONI - ASSERITA RETROATTIVITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 25 COST. - NON FONDATEZZA.

Testo
Il principio della irretroattivita' delle leggi e' stato costituzionalizzato soltanto con riguardo alla materia penale, mentre per le restanti materie la osservanza del principio stesso e' rimessa alla prudente valutazione del legislatore. (In applicazione di tale principio e' stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 21 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, recante norme sull'edificabilita' dei suoli, sollevata in quanto secondo il giudice a quo - in cio' contraddetto dalla prevalente giurisprudenza - non escluderebbero l'applicabilita' delle sanzioni amministrative da essi previste e fatti anteriori alla loro entrata in vigore.). - cfr. S.nn. 29/1961; 46/1964; 194/1976; 13/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte