Sentenza 69/1984 (ECLI:IT:COST:1984:69)
Massima numero 11440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
08/03/1984; Decisione del
08/03/1984
Deposito del 14/03/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 69/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - DICHIARAZIONI RESE DAL FALLITO AL CURATORE - MANCATA PREVISIONE DELLE GARANZIE DISPOSTE PER L'IMPUTATO DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 69/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - DICHIARAZIONI RESE DAL FALLITO AL CURATORE - MANCATA PREVISIONE DELLE GARANZIE DISPOSTE PER L'IMPUTATO DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata previsione delle garanzie di difesa, disposte per l'imputato dal codice di procedura penale, anche per le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, e' giustificata, in quanto non sussiste identita' di posizione tra il fallito e l'imputato. Del resto l'interrogatorio del fallito da parte del curatore opera fuori dell'ambito dell'istruzione penale (per la quale e' disposta la non utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in assenza del difensore, prima dell'assunzione, da parte dell'imputato, della qualita' di imputato) e le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, non avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non possono a fortiori essere utilizzate. (Non fondatezza dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78, ultimo punto, 304, commi secondo e terzo, 304 bis, ter e quater c.p.p.).
La mancata previsione delle garanzie di difesa, disposte per l'imputato dal codice di procedura penale, anche per le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, e' giustificata, in quanto non sussiste identita' di posizione tra il fallito e l'imputato. Del resto l'interrogatorio del fallito da parte del curatore opera fuori dell'ambito dell'istruzione penale (per la quale e' disposta la non utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in assenza del difensore, prima dell'assunzione, da parte dell'imputato, della qualita' di imputato) e le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, non avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non possono a fortiori essere utilizzate. (Non fondatezza dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78, ultimo punto, 304, commi secondo e terzo, 304 bis, ter e quater c.p.p.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte