Sentenza 70/1984 (ECLI:IT:COST:1984:70)
Massima numero 9757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  08/03/1984;  Decisione del  08/03/1984
Deposito del 14/03/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9758  9759


Titolo
SENT. 70/84 A. DOGANA - VIOLAZIONI IN MATERIA DOGANALE - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA DISPOSIZIONE - CONSEGUENZE - INAPPLICABILITA' DELL'ISTITUTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA.

Testo
Qualora fosse dichiarata incostituzionale l'intera disposizione che prevede l'estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa, qualora l'Amministrazione ammetta il contravventore al pagamento di una somma di danaro, ne deriverebbe che questi non potrebbe in nessun caso, ne' prima ne' durante il processo penale, fruire della conciliazione amministrativa (inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.). - cfr. S. nn. 261/1983, 311/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte