Thema decidendum - Ricognizione dei parametri evocati - Indicazione dell'articolo costituzionale, ma non del comma relativo alla sfera di competenza concorrente asseritamente lesa - Sufficiente chiarezza del tenore dell'ordinanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle censure di violazione dell'art. 117 Cost., per non avere il rimettente indicato «quale comma e/o lettera sarebbero stati violati». Non solo il giudice a quo, almeno in un passaggio dell'ordinanza di rimessione, individua espressamente il terzo comma dell'art. 117 Cost. quale parametro evocato, ma è poi ininfluente che il rimettente non menzioni espressamente la materia di legislazione concorrente tra quelle indicate nel suddetto terzo comma, in quanto dal tenore dell'ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza che le censure si incentrano sulla violazione della competenza legislativa concorrente spettante alla Regione nella materia del governo del territorio. (Precedenti citati: sentenza n. 264 del 2020).